Sesa S.p.a. · MIL:SES

Sesa — Presentazione seconda parte

31 slides from Sesa's investor presentation, Jan 30, 2004

  1. Slide 1: Novità piccanti in materia di protezione dei dati personali: articolo 22

    ae NOVITA’ PICCANTI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONAL! articolo 22 Principi applicabili al trattamento di dati sensibili e diudiziari 6. ... li rendono temporaneamente inintelligibili anche a chi 6 autorizzato ad accedervi e€ permettono di identificare gli interessati solo in caso di necess

  2. Slide 2: Articolo 22: principi applicabili al trattamento di dati sensibili

    <a NOVITA’ PICCANTI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DAT! PERSONAL! articolo 22 Principi applicabili al trattamento di dati sensibili e diudiziari 7. I dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale sono conservati separatamente da altri dati personali trattati per finalita che non richied

  3. Slide 3: Articolo 22: principi applicabili al trattamento di dati sensibili

    ae NOVITA’ PICCANTI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONAL! articolo 22 Principi applicabili al trattamento di dati sensibili e diudiziari 7. ... 1 medesimi dati sono trattati con le modalita di cui al comma 6 anche quando sono tenuti in elenchi, registri o banche di dati senza l'ausilio di stru

  4. Slide 4: Articolo 22: principi applicabili al trattamento di dati sensibili

    ae NOVITA’ PICCANTI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI articolo 22 Principi applicabili al trattamento di dati sensibili e diudiziari 8. Idati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere di FIRENZE 30 GENNAIO 2004 © umberto ra petto J r, 2OOA4A

  5. Slide 5: Dati personali: consenso espresso

    ae NOVITA’ PICCANTI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DAT! PERSONAL! articolo 23 Consenso 1. Il trattamento di dati personali da parte di privati o di enti pubblici economici ¢é ammesso solo con il consenso espresso dell'interessato. FIRENZE 30 GENNAIO 2004 © umberto rapetto jr. 2004

  6. Slide 6: Dati personali: ambito del consenso

    ae NOVITA’ PICCANTI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DAT! PERSONAL! articolo 23 Consenso 2. Il consenso puo riguardare l’intero trattamento Ovvero una o piu operazioni dello stesso. FIRENZE 30 GENNAIO 2004 © umberto ra petto J r, 2OOA4A

  7. Slide 7: Dati personali: consenso libero e specifico

    ae NOVITA’ PICCANTI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DAT! PERSONAL! articolo 23 Consenso 5. Il consenso é validamente prestato solo se 6 espresso liberamente e specificamente in riferimento ad un trattamento chiaramente individuato... FIRENZE 30 GENNAIO 2004 © umberto ra petto J r, 2OOA4A

  8. Slide 8: Dati personali: consenso documentato per iscritto

    aay NOVITA’ PICCANTI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI articolo 23 Consenso 5. Il consenso é validamente prestato solo se se €é documentato per iscritto, FIRENZE 30 GENNAIO 2004 © umberto ra petto J r, 2OOA4A

  9. Slide 9: Dati personali: informazioni all'interessato

    ae NOVITA’ PICCANTI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONAL! articolo 23 Consenso 5. Il consenso é validamente prestato solo se se sono state rese all’interessato le informazioni di cui all’articolo 16. FIRENZE 30 GENNAIO 2004 © umberto ra petto J r, 2OOA4A

  10. Slide 10: Dati personali: consenso in forma scritta

    ae NOVITA’ PICCANTI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DAT! PERSONAL! articolo 23 Consenso 4. Il consenso é manifestato in forma scritta quando il trattamento riguarda dati sensibili. FIRENZE 30 GENNAIO 2004 © umberto rapetto jr. 2004

  11. Slide 11: Dati personali: consenso in forma scritta

    ae NOVITA’ PICCANTI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DAT! PERSONAL! articolo 23 Consenso 4. Il consenso é manifestato in forma scritta quando il trattamento riguarda dati sensibili. FIRENZE 30 GENNAIO 2004 © umberto rapetto jr. 2004

  12. Slide 12: Consenso non richiesto: obbligo di legge

    aay NOVITA’ PICCANTI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI articolo 23 Consenso 1. Il consenso non 6 richiesto quando il trattamento: a) 6 necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria; FIRENZE 30 GENNAIO 2004 © umberto rapetto jr.

  13. Slide 13: Consenso non richiesto: obblighi contrattuali

    aay NOVITA’ PICCANTI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI articolo 23 Consenso 1. Il consenso non é richiesto quando il trattamento: b) énecessario per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale € parte l'interessato o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifi

  14. Slide 14: Consenso non richiesto: pubblici registri ed elenchi

    aay NOVITA’ PICCANTI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI articolo 23 Consenso 1. Il consenso non é richiesto quando il trattamento: C) riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi restando limiti e modalita che leggi, regolamenti oO

  15. Slide 15: Consenso non richiesto: attività economiche

    aay NOVITA’ PICCANTI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI articolo 23 Consenso 1. Il consenso non 6 richiesto quando il trattamento: qd) riguarda dati relativi allo svolgimento di attivita economiche, trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale

  16. Slide 16: Misure minime: autenticazione informatica

    ae NOVITA’ PICCANTI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONAL! articolo 23 Trattamenti con strumenti elettronici misure minime: a) autenticazione informatica FIRENZE 30 GENNAIO 2004 © umberto ra petto J r, 2OOA4A

  17. Slide 17: Misure minime: gestione delle credenziali

    ae NOVITA’ PICCANTI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONAL! articolo 23 Trattamenti con strumenti elettronici misure minime: b) adozione di procedure di gestione delle credenziali di autenticazione FIRENZE 30 GENNAIO 2004 © umberto ra petto J r, 2OOA4A

  18. Slide 18: Misure minime: sistema di autorizzazione

    ae NOVITA’ PICCANTI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONAL! articolo 23 Trattamenti con strumenti elettronici misure minime: c) utilizzazione di un sistema di autorizzazione FIRENZE 30 GENNAIO 2004 © umberto ra petto J r, 2OOA4A

  19. Slide 19: Elementi base della gestione dei rischi

    Yan Istituto Nazionale per la Formazione Aziendale elementi base della gestione dei rischi

  20. Slide 20: Definizione di rischio

    qualsiasi evento o che possa determinare perdita, alterazione non autorizzata o distruzione di dati e procedure ed ogni altro nocumento ai sistemi informativi e conseguente pregiudizio agli utilizzatori

  21. Slide 21: Doveri derivanti

    doveri derivanti @ vevrificare l’idoneita ~ della propria architettura organizzativa attivare le iniziative necessarie per garantire la sicurezza del patrimonio informativo } v | ¢ —

  22. Slide 22: Sfruttare le attività di identificazione, analisi, risoluzione

    sfruttare tutte le attivita di @- identificazione @ analisi @ visoluzione di fattispecie di pericolo e insidia

  23. Slide 23: Evitare pregiudizi alle finalità istituzionali

    @, evitare che qualcuno ~ possa pregiudicare il perseguimento delle finalita istituzionali cui i sistemi informativi debbono contribuire

  24. Slide 24: Evitare che i servizi erogati siano alterati

    1 ; | ¢ = evitare che i servizi erogati al pubblico direttamente o indirettamente tramite strumenti di automazione possano essere impediti, rallentati o alterati

  25. Slide 25: La gestione dei rischi impone la preventiva rilevazione

    la gestione dei rischi impone la preventiva attivita di rilevazione, identificazione e classificazione di tutte le applicazioni @ eleinformazioni |!

  26. Slide 26: Rilevazione, analisi e classificazione dei rischi

    } v ; ¢ — di partenza rilevazione, analisi e classificazione dei rischi possono essere eseguite anche utilizzando sistemi automatizzati per avere supporto nella definizione di caratteristiche, valore e livelli di criticita

  27. Slide 27: Classificazione delle risorse informative

    @ si deve procedere classificando con la medesima metrica le risorse informative residenti su supporti diversi (magnetici, ottici cartacei, microfilm...)

  28. Slide 28: La gestione del rischio: indifferibilità delle iniziative

    la gestione del rischio dovra essere pianificata tenendo in debita considerazione @ Vindifferibilita delle iniziative mirate alla salvaguardia del patrimonio informativo pubblico

  29. Slide 29: La gestione del rischio: funzionalità ed efficienza

    la gestione del rischio dovra essere pianificata tenendo in debita considerazione ©, l’esigenza prioritaria di _ garantire funzionalita, efficienza ed efficacia dei Sistemi elettronici di trattamento di dati

  30. Slide 30: La gestione del rischio: rapporto di economicità

    la gestione del rischio dovra essere pianificata tenendo in debita considerazione Ce) la necessita di rispettare un rapporto di economicita delle soluzioni in cui costi e benefici risultino equilibrati

  31. Slide 31: Struttura delle attività

    struttura delle attivita la struttura delle attivita da pianificare in materia di gestione del rischio deve prevedere questa dicotomia: @> analisi dei rischi @- gestione dei rischi

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